ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

"BOOGIE KILLERS- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

di seguito denominata Associazione.
L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione ha sede a Parma in Piazza Giacomo Matteotti 3.
La variazione della sede sociale, all’interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apolitica, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L’associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, delle Federazioni sportive di appartenenza o di enti riconosciuti da questo delegati.
1. L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche e culturali connesse alla disciplina della Danza in generale e in particolare delle Danze Swing, Jazz, Boogie Woogie e Rock ‘n’ Roll. Considera la danza come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci anche mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non, di attività ricreative, culturali e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere la conoscenza di tale pratica; per tali scopi l’associazione potrà gestire impianti sportivi e strutture accessorie idonee al raggiungimento dei fini sociali. L’associazione promuoverà la danza organizzando e sostenendo eventi legati alla musica e alla danza, partecipando a campionati, organizzando gare con l’osservanza delle direttive CONI e dell’Ente di promozione di appartenenza. L’associazione potrà inoltre svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, lo svolgimento e il perfezionamento delle discipline sportive sopraindicate, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dell’Ente di Promozione e dalla Federazione a cui eventualmente intenderà aderire.
2. Nelle proprie sedi l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.
3. L’associazione, per conseguire il fine sociale, potrà nello specifico svolgere le seguenti attività: diffondere lo sport nelle sedi appositamente attrezzate, sviluppare la pratica sportiva nelle scuole, promuovere manifestazioni sportive private e pubbliche, potrà possedere e/o gestire e/o prendere o stipulare accordi o contratti di locazione di impianti sportivi ed altri beni, compresi gli immobili, con terzi.
4. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; per il suo funzionamento si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, di prestazioni sportive dilettantistiche, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
6. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, della federazione di appartenenza, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente o degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi.

 

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

I mezzi finanziari sono costituiti da:
• quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo,
• contributi di enti e associazioni,
• contributi ordinari o straordinari dei soci,
• lasciti e donazioni,
• eventuali contributi del CONI, di Federazioni, di Enti di promozione sportiva, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere,
• eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni,
• proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione,
• avanzi di gestione degli esercizi precedenti,
• proventi da attività di natura commerciale che l’associazione potrà esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, con obiettivi di autofinanziamento,
• varie ed eventuali.

I soci possono eseguire versamenti straordinari, oltre a quelli fissati a titolo di quota associativa annuale. I contributi dei soci sono considerati a “fondo perduto” e non possono essere trasferiti a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutati o rimborsati.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

ART. 5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale e all'effettività del rapporto associativo.
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 (uno) anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 6 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti statutari. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell’associazione; ha inoltre diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da eventuale apposito Regolamento.

 

ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea generale dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito: ai titolari delle cariche e agli iscritti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l’associazione.

 

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:
• approva il bilancio consuntivo e preventivo;
• elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
• delibera l'esclusione dei soci;
• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi tramite posta elettronica ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione del relativo verbale ed inserite nel libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

 

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) convocare assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria;
d) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
f) deliberare le quote associative annue e le tariffe per i servizi; le quote per i servizi specifici e le tariffe d’uso degli spazi sportivi;
g) redigere la relazione annua sull’attività svolta e gli obiettivi futuri da sottoporre all’assemblea dei soci;
h) amministrare il patrimonio associativo, gestire l’associazione e occuparsi delle associative che non siano di competenza dell’Assemblea.

 

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART. 11 SCIOGLIMENTO

L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento per qualunque causa, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di Promozione Sociale con finalità identiche o analoghe.

 

ART. 12 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.